Conto corrente condominio, le informazioni per far valere i propri diritti

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Tra le varie tipologie di conto corrente c’è anche quello condominiale che, ai sensi di legge, è regolamentato dal codice civile in corrispondenza dell’articolo 1129, settimo comma. A ricordarlo è stata l’Associazione dei Consumatori Adiconsum che, proprio sul conto corrente condominio, ha fatto chiarezza fornendo, al fine di far valere i diritti di ogni condomino, quelle che sono le informazioni generali, i casi di utilizzo ed anche i provvedimenti che scattano in caso di mancata apertura del rapporto bancario.

Nel dettaglio, l’apertura del conto corrente per il condominio, che è obbligatoria, è a carico dell’amministratore al fine di far transitare non solo le spese erogate, ma anche le somme che vengono ricevute dai condomini oppure da terzi a qualunque titolo. Di conseguenza, se si verifica la nomina di un nuovo amministratore di condominio, allora quanto prima per il conto corrente si dovrà procedere con la voltura. Per quel che riguarda invece i diritti del condomino sul conto, tutti i condomini, a proprie spese, possono chiedere per il rapporto bancario la copia della documentazione che è stata rilasciata dall’Istituto di credito.

Con il conto corrente condominiale, quindi, devono essere pagate, tra l’altro, le bollette, le eventuali rate di finanziamenti per lavori di ristrutturazione, così come, anche in caso di saldo in contanti, le somme relative a spese condominiali dovranno essere prelevate sempre dal rapporto bancario ai fini della tracciabilità. Se l’amministratore non apre il conto corrente condominiale, oppure non lo utilizza, allora in sede assembleare, anche a seguito della richiesta da parte di un solo condomino, si può mettere ai voti la sua rimozione.