Equitalia, definizione agevolata: fase due rottamazione cartelle esattoriali

Equitalia pagava i fornitori in ritardo, scoperta della Cgia di Mestre
Scadenza rottamazione delle cartelle, conto alla rovescia per la definizione agevolata

Per la definizione agevolata, ovverosia per la cosiddetta rottamazione delle cartelle esattoriali di Equitalia, è scattata la fase due, quella che prevede da parte della società di riscossione la comunicazione degli importi complessivi da pagare per gli aderenti. Attraverso il proprio sito Internet, infatti, Equitalia ricorda che, in accordo con quanto stabilito per Legge, la comunicazione al contribuente che ha aderito alla definizione agevolata arriverà entro e non oltre giovedì prossimo, 15 giugno del 2017.

L’adesione alla definizione agevolata si è chiusa il 21 aprile scorso con il contribuente che, tra l’altro, a partire dal 16 giugno del 2017 potrà acquisire la comunicazione di Equitalia direttamente dal sito della società di riscossione, gruppoequitalia.it, accedendo con le credenziali alla propria area riservata.

Sulla comunicazione legata all’adesione alla definizione agevolata, Equitalia fa presente che nel documento, oltre all’informazione sull’importo da pagare, è presente pure la data entro cui effettuare il pagamento, nonché l’indicazione di eventuali carichi di debiti che non possono rientrare nella rottamazione.

Tutto ciò vale se la domanda di definizione agevolata è stata accolta, ma nella comunicazione il contribuente può essere informato anche dell’eventuale rigetto dell’adesione. Per pagare, nella comunicazione c’è il modulo per l’eventuale addebito delle somme dovute sul proprio conto corrente, ed il bollettino o i bollettini di pagamento in base alla scelta della modalità di pagamento, a rate o in un’unica soluzione, che è stata indicata nel momento in cui è stato compilato il modulo DA1.

Le casistiche definite da Equitalia sull’esito della definizione agevolata sono cinque e sono identificate dalle seguenti sigle: ‘RI’ per il Rigetto dell’istanza, ‘AT’ per l’accoglimento totale della domanda di rottamazione, ‘AP’ per l’accoglimento parziale, ‘AD’ quando per i debiti rottamabili, e per quelli non rottamabili, il contribuente non deve pagare nulla, ‘AX’ quando il contribuente non deve pagare nulla per i debiti rottamabili, ma ha un debito non rottamabile residuo da pagare.