Acconto Iva 2016: scadenza, esenzioni, compensazioni e codici tributo F24

Acconto Iva 2016: scadenza, esenzioni, compensazioni e codici tributo F24
Acconto Iva 2016: scadenza, esenzioni, compensazioni e codici tributo F24

Scade martedì prossimo, 27 dicembre del 2016, l’appuntamento con il Fisco riguardo all’acconto Iva. Escludendo i soggetti che sono esonerati da tale adempimento, sono chiamati a versare l’acconto i titolari di partita Iva andando ad utilizzare solo ed esclusivamente il modello F24 con presentazione telematica e con la possibilità di poter compensare la somma dovuta con eventuali crediti di imposte e contributi in accordo con quanto riporta FiscoOggi, il Quotidiano telematico dell’Agenzia delle Entrate.

L’importo dell’acconto da pagare dipende non solo dalla periodicità adottata dal contribuente, ma anche dal metodo di calcolo che può essere analitico, previsionale oppure storico. Nella scelta è di norma consigliato avvalersi della consulenza del proprio commercialista di fiducia. Nessun dubbio o scelta c’è invece sull’uso dei codici tributo per versare l’acconto Iva visto che è il 6013 per i contribuenti mensili, ed il 6035 per i contribuenti con liquidazione trimestrale dell’imposta sul valore aggiunto a fronte dell’anno di riferimento da indicare sul modello F24 che è chiaramente il 2016.

In più, non solo l’ammontare dell’anticipo versato, ma anche il metodo adottato per la determinazione dell’acconto sull’imposta sul valore aggiunto, dovranno essere inseriti nel modello Iva 2017 dove è presente l’apposito spazio. Tra i contribuenti che sono esonerati dall’obbligo del versamento telematico con il modello di pagamento unificato F24 dell’acconto Iva 2016 ci sono invece, tra gli altri, coloro che hanno aperto la partita Iva nel 2016, i contribuenti Iva trimestrali che hanno cessato la loro attività entro il 30 settembre del 2016, ed i contribuenti Iva mensili che hanno cessato la loro attività entro il 30 novembre del 2016.

Ed ancora, esonero pure per le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro e le pro loco, in regime forfetario; i contribuenti che sono nel cosiddetto regime fiscale dei ‘nuovi minimi‘ o nel nuovo regime forfetario; i contribuenti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale.