Fastweb sanzionata per telemarketing aggressivo, 600 mila euro di multa

Fastweb sanzionata per telemarketing aggressivo, 600 mila euro di multa
Fastweb sanzionata per telemarketing aggressivo, 600 mila euro di multa

L’operatore di servizi di telecomunicazioni Fastweb, da parte del Garante della privacy, è stato sanzionato per telemarketing aggressivo. A darne notizia, nella newsletter numero 444 del 10 settembre del 2018, è stata proprio l’Autorità nel precisare in particolare che la multa ammonta a 600 mila euro, e che questa si spiega con il fatto che, in base ai rilievi del Garante, Fastweb ha ‘adottato modalità di profilazione non corretta dei propri clienti’, ed ha condotto ‘campagne di telemarketing senza il consenso delle persone contattate’.

Perché il Garante Privacy ha multato Fastweb

Con il doc. web n. 9040267, il Garante Privacy precisa che la decisione di multare Fastweb è stata presa attraverso l’emissione di una ordinanza di ingiunzione che si riferisce alle ‘violazioni già rilevate in un provvedimento adottato prima dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali’.

Il Garante rivela anche d’aver rilevato pratiche di telemarketing aggressivo attraverso delle apposite ispezioni in loco. Nello specifico, l’Autorità ha rilevato che i call center che lavoravano per Fastweb spesso andavano a contattare clienti o potenziali clienti senza aver acquisito il loro consenso finalizzato a ricevere proposte di natura commerciale. Ed in certi casi, inoltre, i call center avrebbero chiamato ‘più volte anche chi si era già opposto al trattamento dei propri dati per finalità di marketing’.

Sanzione a Fastweb quadruplicata dal Garante Privacy rispetto ai 150 mila euro iniziali

Tenendo conto della molteplicità delle condotte illecite commesse, riferisce altresì il Garante Privacy, l’importo per la sanzione a carico di Fastweb è stato in prima battuta quantificato in 150 mila euro, ma poi la multa è stata quadruplicata ‘in considerazione della circostanza che le particolari condizioni economiche dell’operatore telefonico ne avrebbero altrimenti reso inefficace l’effetto sanzionatorio’.