Reddito di Inclusione 2018 al via, domanda e criteri di accesso al beneficio economico

Reddito di inclusione 2018, Rapporto ReI Inps gennaio-settembre
Reddito di inclusione 2018, Rapporto ReI Inps gennaio-settembre

Manca poco per la presentazione delle domande relative al REI, il Reddito di Inclusione che in Italia rappresenta la nuova misura universale di contrasto alla povertà ed all’esclusione sociale. In accordo con quanto è stato riportato con una nota dall’INPS, l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, sarà possibile presentare domanda per l’accesso al REI da parte di coloro che rispettano le condizioni di accesso al beneficio includendo coloro che già attualmente percepiscono il beneficio economico che è rappresentato dal cosiddetto SIA, il Sostegno per l’Inclusione Attiva.

Per chi già percepisce il SIA le opzioni a scelta sono due: continuare a percepire il beneficio economico relativo al Sostegno per l’Inclusione Attiva fino alla scadenza dei 12 mesi previsti, e poi fare domanda per il REI per una durata residua che nel caso specifico sarà pari a sei mesi. Oppure già dall’1 dicembre del 2017 si può fare domanda di passaggio dal SIA al REI che, precisa altresì l’Inps, con decorrenza dall’1 gennaio del 2018 è stato introdotto, in attuazione della legge-delega 15 marzo 2017, con il decreto legislativo numero 147 del 15 settembre del 2017.

Al pari del SIA, il beneficio economico rappresentato dal REI viene erogato attraverso una carta prepagata che è emessa da Poste Italiane SpA. Il rilascio della carta e l’erogazione del beneficio è subordinato non solo al rispetto dei requisiti richiesti in merito alla situazione economica del nucleo familiare, ma anche alla sottoscrizione ed all’avvio di un progetto personalizzato ai fini dell’inclusione non solo sociale, ma anche lavorativa.

La durata del REI è pari a 18 mesi, a fronte dell’eventuale sottrazione delle mensilità già erogate per il Sostegno per l’Inclusione Attiva, e prevede l’erogazione di un beneficio economico il cui importo complessivo annuo, precisa altresì l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, non può comunque superare quello che è previsto per la misura assistenziale rappresentata dall’assegno sociale.