Nuovi voucher datori di lavoro, ecco Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale

Nuovi voucher datori di lavoro, ecco Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale
Nuovi voucher datori di lavoro, ecco Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale

Il Libretto Famiglia ed il Contratto di prestazione occasionale. Sono queste le due nuove forme contrattuali legate all’accesso dei nuovi voucher dopo l’abolizione da parte del Governo dei vecchi buoni lavoro. In merito proprio alla nuova disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (Inps), con la circolare numero 107 del 5 luglio del 2017, ha fornito tutte le indicazioni operative utili precisando, in particolare, che il Libretto Famiglia è accessibile da parte di datori di lavoro che sono persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o libera professione. Il Contratto di prestazione occasionale è invece destinato per tutti gli altri datori di lavoro, dagli imprenditori ai lavoratori autonomi e passando per i professionisti, le Pubbliche amministrazioni, le fondazioni, le associazioni e gli enti di natura privata.

Sarà proprio l’Inps, per i nuovi voucher, ad occuparsi della gestione dei flussi informativi e finanziari, dai versamenti che deve effettuare il datore di lavoro all’erogazione del compenso a favore del lavoratore. L’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale mette inoltre in evidenza il fatto che le due forme contrattuali legate ai nuovi voucher, ovverosia il Libretto Famiglia ed il Contratto di prestazione occasionale, differiscono non solo in ragione dei datori di lavoro ai quali sono destinate, ma anche in funzione dell’oggetto della prestazione, delle contribuzioni obbligatorie, del regime dei compensi e delle modalità e dei tempi con i quali occorre andare a comunicare la prestazione.

Per le due nuove forme contrattuali, inoltre, ci sono dei limiti economici stringenti da rispettare come segue: considerando tutti i datori di lavoro, il compenso complessivo percepito dal lavoratore non può superare i 5.000 euro con un massimo di 2.500 euro per ogni singolo datore di lavoro. A sua volta il datore di lavoro, considerando la totalità dei lavoratori, non può erogare compensi che sono complessivamente superiori ai 5.000 euro.