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Le nuove sezioni specializzate per le imprese

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Dal Decreto Liberalizzazioni arrivano le nuove sezioni specializzate per le imprese. Sulla carta promettono novità in materia di marchi, brevetti e cause societarie.

L’articolo 2 del decreto liberalizzazioni (Dl 1/2012 convertito dalla legge 27/2012), ha riformato (intervenendo sul decreto legislativo n. 168 del 2003) le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia. Nello specifico il comma 1 dell’art. 2 ne ha modificato la denominazione in “sezioni specializzate in materia di impresa”.

A seguito della modifica in sede di conversione sono state istituite nuove sezioni specializzate in tutti i tribunali e corti d’appello con sede nei capoluoghi di regione che nel testo previgente erano escluse (si tratta delle sedi di Ancona, Cagliari, Campobasso, Catanzaro, L’Aquila, Perugia, Potenza e Trento) nonché, in quanto sede di Corte d’appello, presso il tribunale e la Corte d’appello di Brescia. La competenza per il territorio della Valle d’Aosta è attribuita al tribunale e alla Corte d’appello di Torino.

La stessa norma specifica come l’istituzione delle nuove sezioni non comporta la necessità di incrementi di organico (previsione non contenuta nel testo iniziale dell’art. 2 del decreto-legge).

 

Competenza delle sezioni specializzate

Il previgente art. 3 del D.Lgs. 168/2003 prevedeva la competenza delle sezioni specializzate sulle d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore, nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale.  

Il decreto liberalizzazioni amplia tali competenze attribuendo in aggiunta alle sezioni specializzate:

- in relazione alle società per azioni e in accomandita per azioni - di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile - ovvero alle società da queste controllate o che le controllano, le controversie:

a)  tra soci delle società, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto di controversia;

b)  relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;

c)  di impugnazione di deliberazioni e decisioni di organi sociali;

d)  tra soci e società;

e   in materia di patti parasociali;

f)   contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;

g)  aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;

e)  relativi a rapporti di cui all’articolo 2359, primo comma, n. 3 (in materia di società cd. controllate, in quanto sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa), all’articolo 2497-septies (di società o ente che, fuori dalle ipotesi di controllo cui all'articolo 2497-sexies, esercita attività di direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole dei loro statuti), all’articolo 2545-septies (di contratti relativi a “gruppi cooperativi paritetici” ovvero gli accordi con cui più cooperative appartenenti anche a categorie diverse regolano, anche in forma consortile, la direzione e il coordinamento delle rispettive imprese);

i)   relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria in cui sia parte una delle citate società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile, quando sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

 

Con la legge di conversione è stata poi estesa la competenza delle sezioni specializzate anche:

-    alle cause di cui all’art. 33, comma 2, della L. n. 287/1990, cioè alle azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché ai ricorsi per ottenere provvedimenti d’urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni sulla concorrenza di cui ai titoli dal I al IV della stessa legge n. 287 (sostanzialmente le norme sulle intese restrittive della concorrenza, l’abuso di posizione dominante e le operazioni di concentrazione);

- alle controversie per la violazione della normativa antitrust dell’Unione europea.

 

 

 

E ancora, in materia societaria, è stata aggiunta la competenza delle sezioni specializzate su specifiche controversie relative anche:

- alle società a responsabilità limitata (s.r.l.);

- alle società per azioni europee (SE)di cui al Reg. (CE) n. 2157 del 2001;

- alle società cooperative europee (SCE) di cui al Reg. (CE) n.1435 del 2003;

- alle “stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all’estero”

Per quanto concerne la tipologia di controversie e procedimenti societari attratti alla competenza delle sezioni specializzate, è stata fornita una analitica descrizione. Si tratta, quindi, delle cause: relative a rapporti societari, compresi quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni alla delibera dell’assemblea di riduzione del capitale sociale delle spa e delle srl (articoli 2445, terzo comma e 2482, secondo comma, c.c.), le opposizioni all’iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di destinazione di un patrimonio della società ad uno specifico affare (art. 2447-quater, secondo comma, c.c.), le opposizioni alla revoca dello stato di liquidazione della società (art. 2487-ter, secondo comma, c.c.), le opposizioni alle fusioni di società da parte dei creditori e dei possessori di obbligazioni delle società partecipanti (artt. 2503 e 2503-bis, c.c.), le opposizioni alla scissione delle società (art. 2506-ter c.c.); in materia di patti parasociali viene estesa la competenza delle sezioni specializzate anche a quelli non regolati dall’articolo 2341-bis del codice civile).

Infine è prevista la competenza delle sezioni specializzate anche sulle cause che presentano ragioni di connessione con quelle sopraindicate.

Con la legge di conversione si ricorda che è stato sottratto, rispetto a quanto previsto dal decreto legge iniziale, alla competenza del tribunale dell’impresa l'azione di classe di cui all'articolo 140-bis del Codice del consumo.

 

Competenza Territoriale

In materia di competenza territoriale delle nuove sezioni specializzate, viene disposto un intervento di coordinamento con l’istituzione delle nuove sedi dei tribunali dell’impresa a livello regionale (con l’eccezione della regione Val d’Aosta e del distretto di Brescia). In particolare si stabilisce che le controversie che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione (i tribunali circondariali) sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo della regione individuata. Alle sezioni istituite presso tribunali e corti d’appello non capoluoghi regionali sono attribuite le controversie che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei rispettivi distretti di corti d’appello.

 

Contributo Unificato e Oneri Finanziari

Viene precisato che il contributo unificato previsto dal TU spese di giustizia raddoppia per i processi di competenza delle sezioni specializzate (nella prima versione del Dl era stato invece quadruplicato).  

Parte di tale maggior gettito, pari a 600.000 euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, viene destinato agli oneri derivanti dall’istituzione delle nuove sezioni specializzate in materia di impresa. Dal 2014, l’intero maggior gettito è, invece, versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo istituito per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile, amministrative e tributaria.


Viene altresì previsto che, per semplificare ed accelerare le procedure relative alle nuove assunzioni di personale di magistratura nonché di avvocati e procuratori dello Stato, la riassegnazione delle maggiori entrate derivanti dall’aumento della metà del contributo unificato ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso, è effettuata al netto della quota di risorse destinate alle predette assunzioni; la predetta quota è stabilita con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze.


 

Entrata in vigore

Le nuove sezioni specializzate saranno operative a partire dai giudizi instaurati dopo il 180° giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge (24 Marzo 2012).

Pubblicato Lunedì, 26 Marzo 2012 12:33
Bernardo Diaz

Bernardo Diaz è un tributarista e un trader indipendente con oltre 20 anni di esperienza. Ha collaborato nella redazione del nuovo codice sulla corporate governance delle società quotate

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