I gestori del gioco ed i loro proventi derivanti dalle slot machine

Tassa sulla fortuna in aumento, Federconsumatori attende misure dal Governo
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A forza di “legiferare” chissà mai che si arrivi a qualcosa di soddisfacente e, finalmente, a qualcosa di chiaro che metta fine a tante interpretazioni diverse che fino a qui hanno solo portato tanta confusione e, sopratutto, a tanti ricorsi amministrativi ed a tante “beghe” tra i vari partecipanti, come i casino online con bonus ed i gestori di sale slot, al palcoscenico del gioco lecito. Ora, dovrebbe essere sufficientemente chiaro il quadro degli adempimenti posti a carico degli operatori e dei criteri di rilevazione contabile dei proventi che possono derivare dalla gestione degli apparecchi da intrattenimento: ma come?

Fino alla nausea è stato ribadito, anche da queste righe, che in mancanza di precise disposizioni normative al riguardo, il sistema di rilevazione dei proventi da slot machine si fondava sul principio basilare della “cassa”, considerando determinante il momento della effettiva raccolta del danaro dagli apparecchi. Con la circolare denominata “Metodologia di controllo delle sale giochi e biliardi” la Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti assai importanti sugli adempimenti che si richiedono agli operatori.

È stato, una volta per tutte, precisato come il sistema di rilevazione contabile dei proventi debba fondarsi sulla “competenza economica” certificato dai rendiconti che i concessionari di rete predispongono sulla base dei dati di raccolta rilevati dalla lettura telematica delle apparecchiature. Il gestore di slot rileverà tra i ricavi di conto economico la sola propria quota di compensi contrattualmente prevista, mentre le ingenti ulteriori somme di danaro raccolte saranno iscritte in cassa dell’attivo patrimoniale ed, in contropartita, tra i debiti con una indicazione separata delle somme dovute al concessionario a titolo di Preu, canone di concessione e compenso del concessionario stesso, nonché delle quote di compensi di competenza degli esercenti. Tutto questo viene rilevato ad ogni “scassettamento” presso i locali e naturalmente comprovato da “verbali o distinte di incasso”.

Con cadenza quindicinale, il gestore riceverà i rendiconti e dovrà rettificare gli importi rilevati nei propri registri per allineare i dati di raccolta per cassa con le letture telematiche fornite dal concessionario. La rettifica potrà anche essere effettuata trimestralmente od anche annualmente nella chiusura dell’esercizio sulla base di un rendiconto riepilogativo predisposto dal concessionario.

Gli esercenti ed anche i casino online migliori dovranno enunciare tra i ricavi solo e soltanto la propria quota di compensi ricevuta dal gestore, comprensiva dei premi di raccolta, rettificando la stessa sempre sulla base dei rendiconti predisposti dal concessionario per quanto previsto dai contratti sottoscritti. Il concessionario, invece, sarà tenuto ad iscrivere tra i ricavi tutto il compenso della raccolta e tra i costi le quote riconosciute ai propri terzi incaricati: il Preu transiterà invece esclusivamente dallo stato patrimoniale.

Per la gestione delle apparecchiature che non contemplano vincita in danaro, il gestore iscriverà tra i ricavi tutto il ricavato di tale attività e tra i costi i compensi erogati agli esercenti trattandosi di rapporti estranei all’intervento del concessionario. In aggiunta il quadro normativo, che ha fatto finalmente chiarezza e di cui se ne sentiva la necessità, prevede che in caso di mancata lettura degli apparecchi, i concessionari richiedano ai gestori il Preu su base forfettaria, come da imponibili predeterminati.